Giustizia “disabile”, il tortuoso cammino per l’esercizio dei diritti
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è il primo trattato internazionale in materia di diritti umani ad aver sancito espressamente il diritto di “accesso alla giustizia”.
L’art. 13 della CRPD obbliga, infatti, gli Stati parti – al fine di facilitare la concreta partecipazione delle persone con disabilità “(…) anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario” – a garantire loro “l’accesso effettivo alla giustizia (…) su base di uguaglianza con gli altri” e attraverso “la previsione di idonei accomodamenti procedurali” (art. 13, par.1). Al medesimo scopo, il comma 2 prescrive un’adeguata formazione per il personale impiegato nell’amministrazione della giustizia.
Le previsioni contenute nel suddetto articolo rispecchiano l’indirizzo prevalente nell’ambito della comunità internazionale. Orientamento secondo cui l’accesso alla giustizia costituisce un elemento imprescindibile del “rule of law”. È un diritto fondamentale dell’individuo e, al contempo, “prerequisito essenziale per il godimento di altri diritti umani”, in particolare: l’eguaglianza difronte alla legge, l’equo processo, il rimedio effettivo.
Va chiarito, in termini generali, che “accesso alla giustizia” – come evidenziato dal United Nations Development Programme – non significa semplicemente assicurare la possibilità agli individui di accedere a un tribunale. Si tratta, piuttosto, di dar loro l’opportunità di “tutelarsi dalle violazioni dei propri diritti, porre rimedio alle conseguenze di illeciti civili, ritenere responsabile il potere esecutivo e difendersi in un processo penale”. In poche parole, parliamo di un insieme di garanzie volte a consentire “risultati giudiziari giusti ed equi”.
Nonostante l’esistenza – almeno sul piano internazionale – di un quadro normativo chiaro e puntuale le persone con disabilità incontrano ogni giorno, tanto nel Sud che nel Nord del mondo, gravi ostacoli che impediscono loro di relazionarsi in maniera efficace con la giustizia.
La mancanza di inclusività nei sistemi pubblici dei vari Paesi è, da un lato, dovuta alla lunga storia di marginalizzazione e isolamento, che per lungo tempo ha caratterizzato l’esistenza dei portatori di handicap. La disabilità infatti veniva approcciata solo sotto il profilo medico. Di conseguenza, le istituzioni statali non si ponevano affatto il problema né di come integrare la persona disabile nella vita sociale, economia e politica della propria comunità, né di come garantirle il riconoscimento e l’esercizio dei suoi diritti.
Del resto, ancora oggi – 12 anni dopo l’entrata in vigore della CRPD – molti ordinamenti giuridici statali continuano ad avere legislazioni discriminatorie, che non solo negano alcuni diritti civili ai disabili ma non considerano neppure il “pregiudizio” nei loro confronti come aggravante di un reato.
Dall’altro lato, invece, è legata al permanere di una certa forma mentis sociale che non riflette appieno l’evoluzione della normativa internazionale in materia. Ma che anzi fatica a confrontarsi, accettare, valorizzare la “diversità” del disabile, contribuendo così a generare le cosiddette “barriere attitudinali“.
Tale termine abbraccia l’insieme di comportamenti, percezioni, credenze – frutto di ignoranza – che spingono a considerare il disabile come un “essere inferiore”. Non a caso, le violazioni contro una persona disabile in molte circostante sono maturate e commesse nella convinzione che resteranno impunite poiché la vittima non sporgerà mai denuncia, data la sua (presunta) incapacità di difendersi. Visione, a volte, condivisa anche dalle forze dell’ordine o dai giudici. Può succedere, infatti, che un portatore di handicap – soprattutto con disabilità cognitive o mentali – nelle vesti di testimone sia ritenuto poco attendibile perché inidoneo a ricordare, raccontare, esporre in modo corretto fatti criminosi.
Occorre poi tener conto che le difficoltà di accedere alla giustizia si aggravano oltremodo in ragione della specifica disabilità di un soggetto ovvero della sua appartenenza a determinati “gruppi vulnerabili”, quali: migranti, minoranze etniche, donne, individui LGBT.
Non bisogna, inoltre, dimenticare che i disabili sono spesso vittime di abusi e soprusi da parte dei loro stessi caregivers, cioè di coloro che dovrebbero prendersene cura. Facciamo riferimento a familiari, personale medico, OSS.
Le cronache italiane riportano a più riprese episodi di questo genere. È noto il caso degli operatori della Fondazione Stella Marris di Montalto di Fauglia, finiti sotto inchiesta con l’accusa di avere maltrattato 23 ragazzi ospiti della struttura, disabili con problemi neuropsichiatrici.
La situazione non è troppo diversa negli altri Paesi, come mostrano i report delle ONG, i documenti e la giurisprudenza degli organismi internazionali a tutela dei diritti umani. Va da sé che in queste ipotesi la possibilità di denunciare e farsi ascoltare da una competente autorità giudiziaria diventa un vero e proprio mezzo di sopravvivenza, nella misura in cui permette al disabile di porre fine all’abuso e di recuperare la sua dignità di essere umano.
Alla luce delle premesse fin qui fatte, appare opportuno andare ad esaminare brevemente quali sono le principali barriere che gli Stati frappongono tra il disabile e la giustizia, noncuranti di alimentare e rafforzare un clima di discriminazione e diseguaglianza.
Barriere fisiche
A livello più elementare di accesso, troviamo le barriere architettoniche ovvero tutti quegli ostacoli che rendono impraticabile l’ingresso materiale del disabile nei luoghi deputati, a vario titolo, alla giustizia: stazioni di polizia, corti, uffici pubblici. Sotto il profilo simbolico, tali impedimenti portano il disabile a sentirsi escluso dai circuiti giudiziari e lo scoraggiano a intraprendere iniziative volte alla tutela dei suoi diritti. A tal proposito, per esempio, l’Anfass Onlus – nel report “Accorciamo le distanze!“- evidenzia come “il prendere a spalla una persona per farle salire i gradini di un tribunale” italiano non sia certo sinonimo di accessibilità né tantomeno “è rispettoso della dignità del cittadino con disabilità”.
Barriere comunicative e procedurali
La gran parte dei disabili – precisa l’International Bar Association – non conosce i propri diritti e non ha la benché minima consapevolezza degli strumenti di cui potrebbe avvalersi per difendere le proprie istanze. A riguardo, l’Ufficio dell’Alto Commissariato ONU per i diritti umani segnala come le informazioni legali siano di solito concepite per essere fruite quasi in via esclusiva dalle persone normodotate. Ugualmente, i processi vengono istruiti e condotti con modalità poco appropriate per i disabili.
Il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Comitato RPD) ha più volte invitato gli Stati a fornire materiali esplicativi in formati accessibili nonché adeguati accomodamenti procedurali. In termini pratici: Braille e audio per i non vedenti e ipovedenti; linguaggio dei segni per i non udenti; “Easy Read“ per le persone con disabilità psicosociali o intellettive.
Certo, non mancano casi di buone pratiche.
In Colombia, la Corte Costituzionale ha ordinato la traduzione delle sentenze relative ai disabili in formati di lettura facili e comprensibili. La medesima decisione è stata assunta dalla Corte suprema messicana. In Finlandia, la polizia ha progettato il proprio sito web con una gamma di formati accessibili, quali: contenuti video e audio, lingua dei segni, moduli di denuncia con caratteri molto grandi. In California, le cancellerie hanno messo a disposizione degli individui con disabilità visive, lenti di ingrandimento per visionare i documenti di loro interesse.
La prassi statale, tuttavia, non è omogenea. In molti Stati, si continua a registrare l’assenza di simili accomodamenti con grave pregiudizio per la capacità delle persone disabili di denunciare i crimini o di partecipare alle varie fasi di un procedimento giudiziario. Riguardo l’Italia, l’avvocato Gianluca Fava del foro di Napoli, nel 2018, ha denunciato la non applicazione del Braille “nelle aule di tribunale, dove a imputati e indagati non vedenti, è ancora negata la trascrizione in braille degli atti processuali“, in palese violazione dell’art. 13 della CRPD.
Barriere economiche.
Il Dipartimento Affari Sociali e Economici delle Nazioni Unite, già da tempo, ha rilevato quanto risulti assai difficile, in relazione a ogni Paese, reperire dati precisi inerenti la situazione occupazionale ovvero i sussidi riconosciuti ai portatori di handicap. In generale, secondo l’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), le persone disabili “tendono a sperimentare elevati livelli di disoccupazione e hanno un reddito inferiore rispetto a quelle senza disabilità“. Spesso, infatti, vengono relegati a lavori di basso profilo e poco retribuiti. Il fenomeno acquista – ad avviso della World Bank – proporzioni più significative nei Paesi in via di sviluppo, in particolare nelle aree rurali.
L’insicurezza economica, che in alcuni casi si tramuta in vera e propria povertà, ha un impatto diretto sull’accesso alla giustizia. Disporre di limitate risorse finanziarie si traduce, invero, nell’impossibilità di assumere un avvocato, di pagare una consulenza legale, di avviare contenziosi lunghi e costosi. Dal canto loro, gli Stati non necessariamente prevedono forme di gratuito patrocinio a favore delle persone disabili.
A titolo esemplificativo, citiamo Cina, Malta, Turchia, Regno Unito, Repubblica di Macedonia, che – di recente – sono stati sollecitati dal Comitato RPD a predisporre tutte le misure necessarie per garantire ai portatori di handicap l’assistenza legale gratuita in ogni ramo del diritto (amministrativo, civile, penale).
Tutte le barriere considerate potrebbero essere agevolmente rimosse attraverso nuove leggi, politiche e programmi adottati nel rispetto degli obblighi che gli Stati stessi si sono assunti ratificando o aderendo alla CRPD. Purtroppo, a volte manca la volontà politica di agire in tal senso. Altre volte, invece, le istituzioni statali, anche per ragioni di ordine culturale, non hanno un’opportuna conoscenza delle problematiche connesse alle varie disabilità. E non sono, quindi, in grado di trovare soluzioni efficaci.
Per aiutare gli Stati a individuare strumenti utili volti a garantire ai disabili un equo accesso ai propri sistemi giudiziari, il 28 agosto scorso, sono stati pubblicati “The International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities“. Si tratta delle prime Linee guida internazionali, redatte – dopo quasi due anni di lavori preparatori – dal Comitato RPD in collaborazione con l’Alto commissariato ONU per i diritti umani e un gruppo di esperti in materia di disabilità.
“Queste linee guida – ha dichiarato Danlami Basharu, presidente del Comitato RPD – rappresentano un contributo indispensabile affinché tutti ottengano davvero giustizia”. Per la prima volta, infatti, gli Stati potranno affidarsi a “un manuale pratico per progettare e attuare sistemi giudiziari inclusivi delle persone con disabilità, al di là del loro ruolo nel processo“, in conformità alla Convenzione RPD e agli standard internazionali in materia di diritti umani.
“Ci auguriamo – hanno affermato gli esperti – che gli Stati nell’attuare i Principi tengano conto della prospettiva dei portatori di handicap, includendo loro rappresentanti nei necessari processi di cambiamento, anche legislativo“.